Le norme applicabili dall'8 dicembre 2023 imporranno modifiche all'etichettatura dei vini esportati nell'UE. Per ogni SKU prodotto a partire dall'8 dicembre 2023, i produttori devono indicare:
- una dichiarazione nutrizionale
- un valore energetico, e;
- un elenco degli ingredienti.
La fornitura di tali informazioni si aggiunge ai requisiti di etichettatura UE esistenti (che devono continuare a essere rispettati). I produttori potranno decidere di riportare le dichiarazioni nutrizionali e gli elenchi degli ingredienti sull'etichetta oppure «fuori etichetta», tramite un QR Code presente sull'etichetta del prodotto, a determinate condizioni.
Le informazioni devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori degli Stati membri in cui il vino è commercializzato e comparire in 24 lingue.
In origine si prevedeva che i nuovi requisiti si applicassero al vino «prodotto ed etichettato» a partire dall'8 dicembre 2023.
Tuttavia la legge è stata modificata il 31 luglio 2023, chiarendo che i nuovi requisiti UE si applicheranno solo al vino «prodotto» a partire dall'8 dicembre 2023.
I nuovi requisiti UE si applicheranno solo ai vini prodotti dall'annata 2024 in poi, e • il vino prodotto con l'annata 2023 o precedente, ed etichettato in conformità ai requisiti di etichettatura UE allora vigenti/esistenti (cioè come erano prima dell'8 dicembre 2023), potrà continuare a essere venduto nell'UE fino a esaurimento delle scorte.
I nuovi requisiti UE sull'etichettatura nutrizionale e degli ingredienti si applicano in tutti i 27 Stati membri; tuttavia, a causa della Brexit, non si applicheranno al vino venduto nel Regno Unito (ma si applicheranno nella misura in cui il vino venga successivamente «riesportato» dal Regno Unito nell'UE).
Quali informazioni devono essere fornite ai consumatori?
Ai consumatori devono essere fornite informazioni nutrizionali e sugli ingredienti del tuo vino. Ci sono due opzioni per fornirle:

Quanto segue vale anche per la tua etichetta fisica:
Campo visivo
Le informazioni nutrizionali e sugli ingredienti devono comparire nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie. Questo include il collegamento al tuo QR Code.
Lingua
Le nuove informazioni devono essere in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore del paese in cui il prodotto è commercializzato. Per evitare dubbi, ciò vale per qualsiasi informazione che inserisci sull'etichetta fisica, anche se ne metti alcune sull'etichetta elettronica. Questo può complicare le controetichette per più mercati UE (soprattutto se scegli di non usare l'etichettatura elettronica). Tieni presente che questi obblighi linguistici valgono anche per le etichette elettroniche. PinotQR offre la traduzione automatica in tutte le 24 lingue parlate nell'UE.
Leggibilità, dimensione del carattere e accessibilità generale
Continuano ad applicarsi i consueti requisiti di leggibilità. La dimensione del carattere di qualsiasi aggiunta all'etichetta deve essere uguale a quella delle altre indicazioni obbligatorie (ovvero un'altezza minima di 1,2 mm, in base all'altezza della lettera «x» minuscola). Deve inoltre essere indelebile e non facilmente rimovibile. Riteniamo che l'UE accetterà che le nuove informazioni siano fornite con un adesivo aggiuntivo, purché l'etichetta non sia facilmente rimovibile e siano rispettati gli altri requisiti (ad es. il campo visivo).
Etichettatura elettronica
Le aziende possono scegliere una delle seguenti opzioni:
- Creare le proprie etichette elettroniche per rispettare i requisiti; oppure
- Collaborare con un fornitore di etichettatura elettronica come PinotQR
Se scegli la prima opzione, dovrai prestare particolare attenzione a rispettare i vari requisiti dell'etichettatura elettronica. Ci sono diversi punti in cui le aziende possono cadere in errore (ad es. includendo informazioni di marketing o non fornendo le informazioni nelle lingue appropriate). Per questo ci aspettiamo che molte aziende si affidino a un fornitore di etichettatura elettronica; in ogni caso, la decisione spetta a ciascuna azienda.
Che cos'è un'etichetta elettronica?
La normativa specifica solo che le informazioni devono essere fornite con «mezzi elettronici». Tuttavia un collegamento ipertestuale a un sito web non è sufficiente.
Riteniamo che l'UE si aspetti che il collegamento possa essere letto/scansionato da uno smartphone e convertito immediatamente in un URL. Questo significa anche che le informazioni devono essere disponibili senza scaricare un'app.
Riteniamo che l'UE accetterà un unico QR Code che contenga sia un collegamento per i consumatori sia la funzione del codice EAN/IAN (può funzionare anche come codice a barre per i rivenditori). Tuttavia i consumatori non devono essere esposti a informazioni irrilevanti sull'identificazione del prodotto.
Come aggiungere un QR Code alla tua etichetta
Ogni fornitore di etichettatura elettronica (di cui parliamo più avanti) può avere le proprie indicazioni su come posizionare un QR Code. La normativa non specifica una dimensione, ma il codice deve essere ben in evidenza e facilmente visibile/leggibile. Consigliamo di testare i QR Code una volta stampati per assicurarti che siano facili da scansionare.
Il QR Code deve distinguersi chiaramente dal testo e dalla grafica circostanti. Suggeriamo che il codice misuri almeno 13 mm x 13 mm (e non più di 16 mm x 16 mm). Consigliamo inoltre una stampa a 300 dpi o più per evitare problemi di scansione. I QR Code hanno anche una zona di rispetto, uno spazio vuoto attorno al codice. Discuti la dimensione con il tuo fornitore di stampa.
Se associ del testo al QR Code sull'etichetta fisica (ad esempio un invito all'azione come «scansiona qui per le informazioni nutrizionali»), a nostro avviso potrebbe far scattare l'obbligo di fornire quel testo in ogni lingua in cui i consumatori potrebbero incontrarlo.
Dichiarazioni nutrizionali
Per ogni SKU prodotto a partire dall'8 dicembre 2023 e venduto nell'UE, i produttori devono indicare una dichiarazione nutrizionale conforme alla legge UE. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve comprendere:
- Un valore energetico, e;
- Le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
La dichiarazione nutrizionale deve esprimere le quantità di nutrienti per 100 ml.
La dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in un formato chiaro e, ove opportuno, nell'ordine di presentazione previsto dalla tabella seguente. Se lo spazio lo consente, le informazioni devono essere presentate in formato tabellare con i numeri allineati. Se lo spazio non lo consente, la dichiarazione nutrizionale può essere riportata in formato lineare.

Nei casi in cui la quantità di uno o più nutrienti di un prodotto sia trascurabile, le informazioni su tali elementi possono essere sostituite da una dicitura come «Contiene quantità trascurabili di ...» e va indicata in stretta prossimità della dichiarazione nutrizionale, quando presente. I valori energetici devono essere espressi in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal) per 100 ml e sono calcolati con i seguenti fattori di conversione:

Riteniamo che i valori energetici debbano essere arrotondati al kJ/kcal più vicino. Per fornire l'informazione in modo neutro rispetto alla lingua, puoi usare il simbolo «E», seguito dai valori in kJ e kcal per 100 ml.
Esistono varie indicazioni sull'argomento: per i vini tipici, il calcolo dei valori energetici può basarsi sulle misurazioni di alcol e zucchero, più un valore generico aggiuntivo per tenere conto di glicerolo e acidi organici.
Per quanto riguarda energia e nutrienti, i valori dichiarati devono, a seconda dei casi, essere valori medi e basarsi su:
- l'analisi dell'alimento effettuata dal produttore
- un calcolo a partire dai valori medi noti o effettivi degli ingredienti utilizzati, oppure
- un calcolo a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. Indicazioni informali pubblicate dalla Commissione europea precisano che:
- i valori energetici devono essere arrotondati al kJ/kcal più vicino, e
- in generale, le seguenti tolleranze e gli arrotondamenti sono accettabili ai fini della dichiarazione dei nutrienti ai sensi della legge UE.
Calcolo dei livelli nutrizionali
L'UE ha già pubblicato indicazioni informali secondo cui la tolleranza e l'arrotondamento mostrati nella tabella seguente saranno accettabili. Noterai che per molti nutrienti si applica una tolleranza del 20%, con qualche variazione. Nonostante questa tolleranza, le indicazioni UE sull'etichettatura nutrizionale degli alimenti precisano che le aziende devono impegnarsi in buona fede per rendere i valori il più possibile accurati. In particolare, i valori utilizzati devono essere medie su più lotti e non valori estremi o anomali.





Di conseguenza, per un tipico vino da tavola a base di uva:
- I grassi possono essere indicati come «0 g» o «Trascurabile»
- Gli acidi grassi saturi possono essere indicati come «0 g» o «Trascurabile»
- Le proteine possono essere indicate come «0 g» o «Trascurabile»
- Il sale può essere calcolato moltiplicando la quantità di sodio per 2,5 e può essere indicato come «0 g» o «0,01 g», a seconda dei casi. *
* Potresti anche fornire le informazioni per porzione, ma andrebbero accompagnate dalla quantità della porzione e dal numero di porzioni contenute nella confezione. In tal caso, ricorda gli obblighi linguistici
(Potresti anche fornire le informazioni per porzione, ma andrebbero accompagnate dalla quantità della porzione e dal numero di porzioni contenute nella confezione. In tal caso, ricorda gli obblighi linguistici.)
Stiamo aspettando conferma dall'UE che, se nei vini ci sono solo tracce di grassi, proteine e sale, l'analisi di questi elementi non sia richiesta. Tuttavia è anche banale includere questi valori nulli o bassi. Il settore europeo punta inoltre a pubblicare alcuni dati generalmente stabiliti e accettati che i produttori possano usare, e a chiedere formalmente all'UE di fissare un valore standard per i polioli, per semplificare la determinazione dei carboidrati medi.
Nessuna informazione di marketing e nessuna raccolta/tracciamento di dati degli utenti
Quando si usa un'etichetta elettronica, la normativa richiede che l'elenco degli ingredienti non sia mostrato «insieme ad altre informazioni destinate a scopi di vendita o marketing». Non si possono raccogliere né tracciare dati degli utenti. Quanto alla destinazione del link, riteniamo che l'UE consideri non appropriato un link al tuo consueto sito di marketing, perché conterrebbe informazioni commerciali rilevanti per il marketing e/o la vendita. Osserva inoltre che i siti web di norma tracciano le informazioni sugli utenti.
Per questo non consigliamo di usare il tuo sito web; se scegli di farlo, devi comunque assicurarti di rispettare queste restrizioni. L'etichetta elettronica non deve nemmeno includere un link al sito web della tua cantina o a un sito di e-commerce.
Sappiamo che alcune aziende usano già QR Code per fornire informazioni di marketing. Questo non è esplicitamente vietato dai nuovi requisiti, ma ci può essere qualche rischio se inizi a fornire due QR Code. Se vuoi comunque includere due codici nonostante questo rischio, ti consigliamo vivamente di adottare misure per garantire che il codice aggiuntivo non induca in errore né confonda i consumatori. Ad esempio, dovresti tenere i QR Code fisicamente separati sull'etichetta (così le persone non scansioneranno per sbaglio il codice di marketing mentre cercano le informazioni nutrizionali)


